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STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE FLOROVIVAISTI VERONESI
Costituzione, Sede,
Durata, Scopi
Art 1) E' costituita l'Associazione Ortoflorovivaisti
Veronesi con sede in via Molinara 50 , Bussolengo (Vr)
L'associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento
deliberato dall'assemblea. L'associazione è apolitica,
e non persegue scopi di lucro
Art 2) L'associazione si propone i seguenti
scopi:
a) promuovere una comune disciplina
di produzione e di mercato
b) promuovere e sviluppare intese
tra gli associati per l'acquisto di beni strumentali
e durevoli utili alle aziende
c) valorizzare il settore produttivo
di base, anche mediante la costruzione di campi di sperimentazione
e ricerca, promovendo convegni e studi sulle colture
in serra e in pieno campo, partecipando ad esposizioni,
fiere e mostre, viaggi studio e istruzione.
d) Compiere studi e ricerche di
mercato atte ad indicare alle aziende associate, ed
ai soci, gli indirizzi colturali da preferire ed incentivare.
e) Promuovere studi e ricerche per
il miglioramento delle tecniche di coltivazione e di
organizzazione di mercato, dando ai soci in relazione
a ciò, l'opportuna conoscenza ed assistenza tecnica.
f) Informare le aziende ed i soci
dei prezzi medi da adottare in linea massima per ogni
singolo o gruppo di prodotti e/o prestazioni, predisponendo,
se possibile anche un listino ufficiale.
g) Tutelare nei modi e nelle sedi
ritenute più opportune l'attività e gli
interessi specifici della categoria
h) Promuovere e sviluppare la costituzione
di enti e cooperative o consorzi o di altre forme per
la realizzazione e la gestione di impianti collettivi
di stoccaggio, lavorazione, trasformazione e commercializzazione
della produzione florovivaistica dei soci.
i) Portare a conoscenza di tutti
i soggetti che operano nel settore: dalle imprese ai
progettisti, dalle autorità politiche e tecniche,
dai ministeri statali, agli uffici regionali, provinciali
e comunali, alle direzioni ed uffici tecnici di tutte
le grandi e piccole committenti, pubbliche o private,l'esigenza
di una definitiva qualificazione dello stesso
l) sensibilizzare i vari enti pubblici
e privati, per una più precisa catalogazione
dei lavori e listino prezzi del settore del verde, sentendo
in primis l'associazione ortoflorovivaisti veronesi.
Art 3 Il numero dei soci è illimitato.
Possono essere soci tutti i florovivaisti o loro emanazioni
(cooperative, consorzi ecc) della prov. di Verona e limitrofe,
o comunque operanti nella provincia stessa, che siano
iscritti nel Registro dei Produttori a norma dell'art
7 del D.L. 30.12.92 n° 536; nonché tutti gli
operatori del verde, iscritti od in grado di essere iscritti,
nell'apposita sezione dell'Albo dei costruttori della
prov. di Verona. I soci possono costituirsi in sezioni
operative nell'ambito dell'Associazione, a seconda del
loro specifico campo di attività o interesse.
Art 4 Attività che possono essere
svolte dalle aziende associate:
a) coltivazione di piante e fiori
ed altre produzioni ortoflorovivaistiche con conseguente
commercializzazione, stoccaggio, lavorazione e trasformazione
delle stesse.
b) Lavori di terra, scavi, sbancamenti
e riporti di vegetale ed inerti
c) Opere murarie di contenimento
e decorazioni (muri e pavimentazioni speciali);
d) Lavori di sistemazione agraria
e forestale;
e) Lavori di costruzione di aree
di svago e riposo, con fornitura e posa in opera di
accessori e giochi per una completa fruizione dell'area
verde;
f) Lavori di costruzione di impianti
irrigui e plurvirrigui (mini invasi, laghetti ecc)
g) Lavori di allestimento e costruzione
di impianti sportivi a servizio dell'area verde;
h) Ogni lavoro di impianto del verde
con piantagione in garanzia e manutenzione;
i) Manutenzione di tutti gli impianti
e di tutti i lavori realizzati come specificati dal
punto a) al punto h) del presente articolo
l) Coordinamento delle varie opere
in un unico progetto globale che salvaguardi L'ambiente
dal punto di vista del paesaggio della flora e della
fauna rispettando gli equilibri ecologici in una fusione
armonica.
Art 5 L'aspirante socio deve presentare
domanda scritta al Collegio di Amministrazione e deve
contenere le seguenti indicazioni:
a) Nome e cognome o ragione sociale,
luogo e data di nascita o costituzione, domicilio o
sede legale;
b) Nome e cognome del rappresentante
legale;
c) Attività prevalente svolta;
d) Codice fiscale o P.Iva.
e) Fotocopia dell'autorizzazione
regionale o documento equivalente
Art 6 Il Consiglio di Amministrazione
decide insindacabilmente sulle domande di ammissione e
sulle eventuali opposizioni.
Art 7 Gli associati sono tenuti a versare
la quota associativa nella misura annualmente stabilita
dal Consiglio di Amministrazione, entro e non oltre il
30 giugno di ogni anno solare.
Art 8 E' escluso dall'Associazione l'associato:
a) che perda i requisiti per i quali
è stato ammesso nell'Associazione;
b) che rechi danno morale o materiale
all'Associazione o che fomenti dissidi o malumori tra
i soci;
c) Che non sia in regola con il
pagamento delle quote associative previste dall'art
7
d) Che agisca in contrasto con gli
interessi generali dell'Associazione; Gli associati
possono recedere mediante dimissioni con lettera raccomandata
entro il 30 giugno do ogni anno solare, o per causa
di forza maggiore. Avverso il provvedimento di esclusione,
adottato dal Consiglio di Amministrazione, è
ammesso il ricorso al collegio dei Probiviri, entro
il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione.
ORGANI SOCIALI
Art 9 Gli organi dell'Associazione sono:
1) il Presidente
2) Il Consiglio di Amministrazione
3) L'Assemblea
4) Il collegio Sindacale
5) Il Collegio dei Probiviri
Art 10 L'Assemblea degli associati può
essere ordinaria o straordinaria L'assemblea sia ordinaria
che straordinaria è convocata dal Consiglio di
Amministrazione. Inoltre essa si riunisce ogni qual volta
lo richieda il 30% degli associati. La richiesta va inoltrata
al Consiglio di Amministrazione o al Collegio Sindacale.
Gli Associati possono intervenire all'Assemblea solo se
in regola con il pagamento delle quote associative. Gli
Associati possono intervenire all'Assemblea anche per
delega scritta , conferita ad un altro associato ovvero
ad un componente in suo nucleo familiare, purchè
facente parte dell'impresa. Comunque il delegato potrà
rappresentare , oltre a sé, soltanto un altro associato.
Art 11 Le riunioni dell'Assemblea sono
convocate mediante lettera da inviarsi a ciascun socio
almeno 8 giorni prima della data fissata per le adunanze.
L'invito dovrà contenere la data, il giorno e l'ora
di prima e seconda convocazione, oltre alla sede fissata
e l'ordine del giorno previsto.
Art 12 L'Assemblea è valida in
prima convocazione quando siano presenti tanti soci che
rappresentino la maggioranza del soci; in seconda convocazione
qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
Le delibere vengono prese a maggioranza dei presenti,
siano di persona o per delega.
Art 13 E' di competenza dell'Assemblea:
a) nominare i membri del Consiglio
di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Collegio
dei Probiviri;
b) deliberare sulle direttive generali
da seguire per il conseguimento degli scopi sociali;
c) approvare e deliberare sul regolamento
interno;
d) deliberare in merito ai bilanci
preventivi e consuntivi;
e) deliberare le modifiche statutarie.
Art 14 IL Consiglio Di Amministrazione
è composto da non meno di 6 e da non più
di 14 membri. I consiglieri restano in carica per 3 anni
e possono essere rieletti solo per tre volte consecutivamente.
Nel Consiglio devono essere egualmente rappresentati soci
appartenenti alle sezioni operative dei vivaisti e dei
produttori ( floricoltori). Per le eventuali nuove sezioni
operative il Consiglio di Amministrazione proporrà
all'Assemblea la cooptazione nel Consiglio di Amministrazione
del numero dei loro rappresentanti. La qualifica di appartenenza
alle sezioni operative viene desunta dalla documentazione
fornita da ogni singolo socio. Il consigliere dopo 4 assenze
durante l'anno, decade automaticamente, ed al suo posto
il Consiglio di Amministrazione delibera la sostituzione
con la nomina del primo socio non eletto nella stessa
sezione operativa del consigliere dimesso. Il Consiglio
di Amministrazione elegge il Presidente ed il vice presidente
tra i suoi membri. Il Consiglio di Amministrazione può
nominare un segretario, anche estraneo all'Associazione,
che fungerà da tesoriere della stessa. Il Consiglio
delibera in merito alle domande di ammissione. Il consiglio
predispone i bilanci da sottoporre all'esame dell'Assemblea.
Il Consiglio determina ed approva le sezioni operative.
Il Consiglio nomina su proposta degli associati i Comitati
Tecnici di settore. Il Consiglio determina le quote associative
annuali e le modalità per il loro pagamento.
Art 15 Per la validità delle adunanze
del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza
dei membri. Esso può deliberare con il voto favorevole
della maggioranza dei presenti, in caso di parità
prevale il voto del presidente.
Art 16 La firma e la rappresentanza legale
dell'Associazione spettano al presidente, il quale può
compiere tutti gli atti amministrativi ordinari e straordinari
che rientrano nell'oggetto sociale e gli atti deliberati
dal Consiglio di Amministrazione o dall'Assemblea. In
caso di assenza o di impedimento è sostituito dal
vice presidente.
Art 17 Il Collegio Sindacale è
costituito da 3 membri effettivi e 2 supplenti, scelti
anche tra estranei all'Associazione eletti dall'Assemblea.
Il Collegio Sindacale provvederà ad eleggere al
suo interno il presidente scelto tra i membri effettivi.
Essi durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
Art 18 Il Collegio dei Probiviri è
composto da 3 membri, eletti all'unanimità dall'Assemblea
fra persone estranee all'Associazione. Durano in carica
fino a revoca inappellabile da parte dell'Assemblea o
per dimissioni.
Art 19 Per la risoluzione delle controversie
e delle vertenze che insorgessero in seno all'Associazione,
quale che sia la loro natura, è fatto obbligo di
ricorrere al giudizio insindacabile del Collegio dei Probiviri.
Per le controversie o vertenze, che dovessero insorgere
tra l'Associazione ed altre persone fisiche o giuridiche
è competente il Foro di Verona.
Art 20 L'Associazione potrà aderire
ad altri organismi o enti che abbiano le stesse finalità.
Art 21 Per quanto non previsto, o regolato
dal presente statuto, valgono le disposizioni legislative
vigenti in materia.
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