STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE FLOROVIVAISTI VERONESI

Costituzione, Sede, Durata, Scopi

Art 1) E' costituita l'Associazione Ortoflorovivaisti Veronesi con sede in via Molinara 50 , Bussolengo (Vr) L'associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento deliberato dall'assemblea. L'associazione è apolitica, e non persegue scopi di lucro

Art 2) L'associazione si propone i seguenti scopi:

    a) promuovere una comune disciplina di produzione e di mercato
    b) promuovere e sviluppare intese tra gli associati per l'acquisto di beni strumentali e durevoli utili alle aziende
    c) valorizzare il settore produttivo di base, anche mediante la costruzione di campi di sperimentazione e ricerca, promovendo convegni e studi sulle colture in serra e in pieno campo, partecipando ad esposizioni, fiere e mostre, viaggi studio e istruzione.
    d) Compiere studi e ricerche di mercato atte ad indicare alle aziende associate, ed ai soci, gli indirizzi colturali da preferire ed incentivare.
    e) Promuovere studi e ricerche per il miglioramento delle tecniche di coltivazione e di organizzazione di mercato, dando ai soci in relazione a ciò, l'opportuna conoscenza ed assistenza tecnica.
    f) Informare le aziende ed i soci dei prezzi medi da adottare in linea massima per ogni singolo o gruppo di prodotti e/o prestazioni, predisponendo, se possibile anche un listino ufficiale.
    g) Tutelare nei modi e nelle sedi ritenute più opportune l'attività e gli interessi specifici della categoria
    h) Promuovere e sviluppare la costituzione di enti e cooperative o consorzi o di altre forme per la realizzazione e la gestione di impianti collettivi di stoccaggio, lavorazione, trasformazione e commercializzazione della produzione florovivaistica dei soci.
    i) Portare a conoscenza di tutti i soggetti che operano nel settore: dalle imprese ai progettisti, dalle autorità politiche e tecniche, dai ministeri statali, agli uffici regionali, provinciali e comunali, alle direzioni ed uffici tecnici di tutte le grandi e piccole committenti, pubbliche o private,l'esigenza di una definitiva qualificazione dello stesso
    l) sensibilizzare i vari enti pubblici e privati, per una più precisa catalogazione dei lavori e listino prezzi del settore del verde, sentendo in primis l'associazione ortoflorovivaisti veronesi.

Art 3 Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci tutti i florovivaisti o loro emanazioni (cooperative, consorzi ecc) della prov. di Verona e limitrofe, o comunque operanti nella provincia stessa, che siano iscritti nel Registro dei Produttori a norma dell'art 7 del D.L. 30.12.92 n° 536; nonché tutti gli operatori del verde, iscritti od in grado di essere iscritti, nell'apposita sezione dell'Albo dei costruttori della prov. di Verona. I soci possono costituirsi in sezioni operative nell'ambito dell'Associazione, a seconda del loro specifico campo di attività o interesse.


Art 4 Attività che possono essere svolte dalle aziende associate:
    a) coltivazione di piante e fiori ed altre produzioni ortoflorovivaistiche con conseguente commercializzazione, stoccaggio, lavorazione e trasformazione delle stesse.
    b) Lavori di terra, scavi, sbancamenti e riporti di vegetale ed inerti
    c) Opere murarie di contenimento e decorazioni (muri e pavimentazioni speciali);
    d) Lavori di sistemazione agraria e forestale;
    e) Lavori di costruzione di aree di svago e riposo, con fornitura e posa in opera di accessori e giochi per una completa fruizione dell'area verde;
    f) Lavori di costruzione di impianti irrigui e plurvirrigui (mini invasi, laghetti ecc)
    g) Lavori di allestimento e costruzione di impianti sportivi a servizio dell'area verde;
    h) Ogni lavoro di impianto del verde con piantagione in garanzia e manutenzione;
    i) Manutenzione di tutti gli impianti e di tutti i lavori realizzati come specificati dal punto a) al punto h) del presente articolo
    l) Coordinamento delle varie opere in un unico progetto globale che salvaguardi L'ambiente dal punto di vista del paesaggio della flora e della fauna rispettando gli equilibri ecologici in una fusione armonica.

Art 5 L'aspirante socio deve presentare domanda scritta al Collegio di Amministrazione e deve contenere le seguenti indicazioni:
    a) Nome e cognome o ragione sociale, luogo e data di nascita o costituzione, domicilio o sede legale;
    b) Nome e cognome del rappresentante legale;
    c) Attività prevalente svolta;
    d) Codice fiscale o P.Iva.
    e) Fotocopia dell'autorizzazione regionale o documento equivalente

Art 6 Il Consiglio di Amministrazione decide insindacabilmente sulle domande di ammissione e sulle eventuali opposizioni.

Art 7 Gli associati sono tenuti a versare la quota associativa nella misura annualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno solare.

Art 8 E' escluso dall'Associazione l'associato:
    a) che perda i requisiti per i quali è stato ammesso nell'Associazione;
    b) che rechi danno morale o materiale all'Associazione o che fomenti dissidi o malumori tra i soci;
    c) Che non sia in regola con il pagamento delle quote associative previste dall'art 7
    d) Che agisca in contrasto con gli interessi generali dell'Associazione; Gli associati possono recedere mediante dimissioni con lettera raccomandata entro il 30 giugno do ogni anno solare, o per causa di forza maggiore. Avverso il provvedimento di esclusione, adottato dal Consiglio di Amministrazione, è ammesso il ricorso al collegio dei Probiviri, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione.

ORGANI SOCIALI
Art 9 Gli organi dell'Associazione sono:
    1) il Presidente
    2) Il Consiglio di Amministrazione
    3) L'Assemblea
    4) Il collegio Sindacale
    5) Il Collegio dei Probiviri

Art 10 L'Assemblea degli associati può essere ordinaria o straordinaria L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione. Inoltre essa si riunisce ogni qual volta lo richieda il 30% degli associati. La richiesta va inoltrata al Consiglio di Amministrazione o al Collegio Sindacale. Gli Associati possono intervenire all'Assemblea solo se in regola con il pagamento delle quote associative. Gli Associati possono intervenire all'Assemblea anche per delega scritta , conferita ad un altro associato ovvero ad un componente in suo nucleo familiare, purchè facente parte dell'impresa. Comunque il delegato potrà rappresentare , oltre a sé, soltanto un altro associato.

Art 11 Le riunioni dell'Assemblea sono convocate mediante lettera da inviarsi a ciascun socio almeno 8 giorni prima della data fissata per le adunanze. L'invito dovrà contenere la data, il giorno e l'ora di prima e seconda convocazione, oltre alla sede fissata e l'ordine del giorno previsto.

Art 12 L'Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza del soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Le delibere vengono prese a maggioranza dei presenti, siano di persona o per delega.

Art 13 E' di competenza dell'Assemblea:
    a) nominare i membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri;
    b) deliberare sulle direttive generali da seguire per il conseguimento degli scopi sociali;
    c) approvare e deliberare sul regolamento interno;
    d) deliberare in merito ai bilanci preventivi e consuntivi;
    e) deliberare le modifiche statutarie.

Art 14 IL Consiglio Di Amministrazione è composto da non meno di 6 e da non più di 14 membri. I consiglieri restano in carica per 3 anni e possono essere rieletti solo per tre volte consecutivamente. Nel Consiglio devono essere egualmente rappresentati soci appartenenti alle sezioni operative dei vivaisti e dei produttori ( floricoltori). Per le eventuali nuove sezioni operative il Consiglio di Amministrazione proporrà all'Assemblea la cooptazione nel Consiglio di Amministrazione del numero dei loro rappresentanti. La qualifica di appartenenza alle sezioni operative viene desunta dalla documentazione fornita da ogni singolo socio. Il consigliere dopo 4 assenze durante l'anno, decade automaticamente, ed al suo posto il Consiglio di Amministrazione delibera la sostituzione con la nomina del primo socio non eletto nella stessa sezione operativa del consigliere dimesso. Il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente ed il vice presidente tra i suoi membri. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario, anche estraneo all'Associazione, che fungerà da tesoriere della stessa. Il Consiglio delibera in merito alle domande di ammissione. Il consiglio predispone i bilanci da sottoporre all'esame dell'Assemblea. Il Consiglio determina ed approva le sezioni operative. Il Consiglio nomina su proposta degli associati i Comitati Tecnici di settore. Il Consiglio determina le quote associative annuali e le modalità per il loro pagamento.

Art 15 Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei membri. Esso può deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art 16 La firma e la rappresentanza legale dell'Associazione spettano al presidente, il quale può compiere tutti gli atti amministrativi ordinari e straordinari che rientrano nell'oggetto sociale e gli atti deliberati dal Consiglio di Amministrazione o dall'Assemblea. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vice presidente.

Art 17 Il Collegio Sindacale è costituito da 3 membri effettivi e 2 supplenti, scelti anche tra estranei all'Associazione eletti dall'Assemblea. Il Collegio Sindacale provvederà ad eleggere al suo interno il presidente scelto tra i membri effettivi. Essi durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Art 18 Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri, eletti all'unanimità dall'Assemblea fra persone estranee all'Associazione. Durano in carica fino a revoca inappellabile da parte dell'Assemblea o per dimissioni.

Art 19 Per la risoluzione delle controversie e delle vertenze che insorgessero in seno all'Associazione, quale che sia la loro natura, è fatto obbligo di ricorrere al giudizio insindacabile del Collegio dei Probiviri. Per le controversie o vertenze, che dovessero insorgere tra l'Associazione ed altre persone fisiche o giuridiche è competente il Foro di Verona.

Art 20 L'Associazione potrà aderire ad altri organismi o enti che abbiano le stesse finalità.

Art 21 Per quanto non previsto, o regolato dal presente statuto, valgono le disposizioni legislative vigenti in materia.


 


 

 

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